DEONTOLOGIA MEDICA E COMUNICAZIONE
La corretta modalità comunicativa delle informazioni riguardanti la salute dei pazienti-utenti è definita dal Codice di Deontologia Medica, che prevede, per coloro che esercitano la professione medica, precisi obblighi normativi riguardo l’obbligo del segreto professionale, della riservatezza sulla documentazione sanitaria e della tutela dei dati clinici e personali dei pazienti.
Art.11: “Comunicazione e diffusione dei dati”
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati ad enti o autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Art.30: “Informazione al cittadino”
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, la prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste, o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata.
Art.31: “Informazione a terzi”
L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto dall’art.9 sul segreto professionale, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.